Regime forfettario 2026: requisiti, limiti e casi di esclusione
Nel 2026 il regime forfettario resta una delle opzioni fiscali più usate da professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese individuali in Italia, grazie alla sua semplicità di calcolo dell’imposta e alla riduzione degli adempimenti contabili. Non è una “tassa agevolata” in senso assoluto, ma un regime contabile e fiscale semplificato che prevede condizioni precise di accesso e condizioni altrettanto specifiche per uscire o restare esclusi.
Per chi avvia un’attività o per chi già opera come libero professionista o ditta individuale, è fondamentale comprendere requisiti di accesso, limiti entro i quali si può restare, e situazioni che determinano esclusione o obbligo di transitare nel regime ordinario. La gestione corretta del regime forfettario influenza non solo l’imposizione fiscale ma anche la contributiva, i rapporti con clienti e la possibilità di detrarre costi.
Per orientarsi con sicurezza non basta conoscere solo il limite dei ricavi, ma è necessario approfondire il lungo elenco di condizioni normative che regolano reddito, partecipazioni societarie, tipologie di attività e rapporti di lavoro.
Requisiti di accesso al regime forfettario nel 2026
Per accedere al regime forfettario nel 2026 la normativa italiana prevede una serie di requisiti cumulativi che riguardano principalmente il volume dei ricavi/compensi, l’assenza di partecipazioni societarie rilevanti e la titolarità di redditi da lavoro dipendente o assimilati in eccesso rispetto a certi livelli.
Limite dei ricavi o compensi
Il limite principale per restare nel regime forfettario è il volume annuale dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. Per il 2026 questo limite è variabile in funzione del codice ATECO dell’attività, ma l’impostazione generale richiede che non si superi una soglia predeterminata o multipla di quella indicata per l’attività prevalente. Questo significa che:
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Se l’attività rientra in una categoria ATECO con limite X, allora i ricavi/compensi non devono superare X nell’anno solare;
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Se si esercitano più attività, di solito si prende come riferimento l’attività prevalente per determinare il limite complessivo.
I limiti variano in base al tipo di attività (servizi, commercio, professioni tecniche ecc.), ma per tutte le categorie resta fondamentale rispettare il tetto massimo di ricavi/compensi per poter aderire al regime in fase di apertura o per mantenerlo negli anni successivi.
Assenza di partecipazioni e controllo societario
Una condizione restrittiva riguarda la partecipazione in società di persone, Srl o associazioni che esercitano attività simili o riconducibili a quella svolta in forfettario. Se il contribuente è titolare o partecipante in società operative o detiene, direttamente o indirettamente, quote di controllo o di influenza significativa, potrebbe essere escluso dal regime forfettario.
L’obiettivo è evitare che soggetti inseriti in strutture societarie più complesse beneficino di un regime pensato per soggetti individuali con attività di dimensioni contenute.
Redditi da lavoro dipendente o assimilati
Un altro requisito riguarda la presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati. Nel 2026 resta valida la regola secondo cui:
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Se il contribuente percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilato che superano la soglia prevista per il regime, allora non può accedere (o potrebbe perdere) il forfettario;
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La soglia varia in base alla tipologia di reddito e alla sua compatibilità con lo svolgimento dell’attività in forfettario.
Il motivo è semplice: il legislatore intende evitare che redditi da lavoro dominanti siano compensati da regimi fiscali di favore su redditi secondari, fenomeno che altererebbe la logica di semplificazione e capacità contributiva alla base del regime.
Vincoli contributivi e iscrizione ad albi
Il regime forfettario non è automaticamente legato all’appartenenza a ordini professionali o casse previdenziali specifiche, ma per alcune categorie di professionisti l’iscrizione alla cassa di previdenza privata o all’albo è requisito implicito per l’esercizio dell’attività e per la corretta applicazione del regime contributivo agevolato previsto in combinato con la fiscalità forfettaria.
Criteri e limiti operativi del regime forfettario
Superato l’accesso iniziale, mantenere il regime forfettario significa anche rispettare diversi limiti operativi che incidono sul calcolo delle imposte e sulla gestione dell’attività.
Coefficienti di redditività e determinazione del reddito
Nel forfettario il reddito imponibile non si calcola come differenza tra ricavi e costi, ma applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti. Il coefficiente è fisso per ciascun codice ATECO: ad esempio, per alcuni servizi professionali può essere pari a una certa percentuale, mentre per altre attività commerciali è diversa.
Il risultato è che non vengono dedotti i costi effettivi sostenuti, ma solo il coefficiente prestabilito lascia una quota del fatturato come reddito imponibile. Questo semplifica la contabilità, ma significa anche che:
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Costi elevati rispetto ai ricavi non generano deduzioni aggiuntive;
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Il reddito imponibile può risultare superiore o inferiore rispetto al regime ordinario a seconda della struttura dei costi.
Aliquote agevolate e imposta sostitutiva
Chi aderisce al regime forfettario paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali, calcolata applicando un’aliquota percentuale al reddito imponibile determinato dal coefficiente di redditività. Per molti contribuenti questa aliquota è più bassa rispetto alle aliquote progressive IRPEF del regime ordinario, ma non è uniforme per tutte le categorie.
Nel 2026 l’aliquota agevolata può variare, ad esempio:
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Soggetti nuovi o giovani imprenditori, con requisiti specifici, possono beneficiare di un’aliquota particolarmente contenuta per i primi anni;
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Altri contribuenti applicano un’aliquota standard prevista dalla normativa forfettaria.
Il risultato è una tassazione semplificata ma non fissa per tutti, da valutare in relazione alla propria situazione professionale e reddituale.
Esclusione dall’IVA
Uno degli aspetti più noti del regime forfettario è l’esclusione dall’applicazione dell’IVA in fattura: chi opera nel regime non addebita IVA ai clienti e non può detrarre l’IVA sugli acquisti. Questo è parte integrante della semplificazione, ma richiede attenzione nel rapporto con clienti che richiedono espressamente fatturazione con IVA detraibile.
La non applicazione dell’IVA richiede anche che il contribuente non effettui operazioni che richiedano l’inversione contabile o altri adempimenti tipici del regime ordinario, pena l’esclusione dallo status forfettario.
Contributi previdenziali
I contributi previdenziali nel regime forfettario sono calcolati su una base imponibile ridotta e con regole semplificate, spesso con aliquote agevolate o minimi contributivi se si è iscritti a casse professionali specifiche. Anche qui esistono condizioni precise su:
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imponibile contributivo minimo o massimo;
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compensazioni tra contributi e imposta sostitutiva;
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modalità di versamento semplificate.
Per alcune categorie, inoltre, esistono contributi fissi minimi indipendenti dal reddito imponibile, comprese le soglie di contribuzione integrativa o soggettiva.
Casi di esclusione dal regime forfettario
Anche se si possiedono i requisiti iniziali, alcune situazioni specifiche determinano l’obbligo di uscire dal regime forfettario e transitare verso un regime fiscale ordinario o specializzato.
Superamento dei limiti di ricavi/compensi
Il caso più noto è il superamento del limite di ricavi/compensi nell’anno precedente: se si supera la soglia prevista per l’attività, l’accesso al regime forfettario decade a partire dall’anno successivo. Questo avviene indipendentemente dal superamento di poco o molto oltre il limite, e va gestito con attenzione perché:
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la fuoriuscita dal regime implica calcolo IRPEF ordinario;
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occorre gestire la prima dichiarazione dei redditi ordinaria con costi e detrazioni reali.
Perdita di requisiti soggettivi o oggettivi
Anche situazioni che esulano dai ricavi possono determinare esclusione forfettaria. Tra queste:
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partecipazione in società che sfalsano la natura individuale dell’attività;
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assunzione di lavoro dipendente con reddito prevalente rispetto all’attività autonoma, in misura tale da violare le condizioni di compatibilità con il regime;
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svolgimento di attività che richiedono iscrizioni, autorizzazioni o requisiti incompatibili con il forfettario;
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operazioni con Paesi extra UE o regimi di scambio non compatibili con la semplificazione dell’IVA.
In questi casi la normativa prevede che entro specifici termini il contribuente debba adeguarsi al regime ordinario, con tutti gli adempimenti e la possibilità di detrazioni e deduzioni reali.
Cessioni intracomunitarie o operazioni speciali
Un’altra causa di esclusione riguarda operazioni intracomunitarie o particolari regimi di fornitura che impongono l’applicazione dell’IVA o l’uso di codici comunitari, come acquisti da fornitori UE o vendite a clienti UE con regole di inversione contabile. Se queste operazioni sono prevalenti o essenziali per l’attività, il regime forfettario potrebbe non essere più applicabile.
Attività con prevalenza di lavoro dipendente
La normativa forfettaria limita l’accesso anche a chi:
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svolge un’attività professionale ma ha redditi da lavoro dipendente preponderanti, in modo da generare reddito principale fuori dal rapporto di impresa o professione;
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riceve compensi che configurano un rapporto subordinato continuativo con un unico committente, con caratteristiche di “co.co.co. camuffato” o vincoli di subordinazione, poiché ciò può portare a una qualificazione giuridica diversa dell’attività.
In questi casi non si tratta solo di fiscalità ma anche di adempimenti previdenziali e di qualificazione del rapporto di lavoro, con possibili obblighi contributivi e assicurativi supplementari.
Vantaggi e criticità operative del regime forfettario
Comprendere vantaggi e criticità aiuta a decidere se adottare o mantenere il regime forfettario nel lungo periodo.
Vantaggi fiscali e gestionali
I principali vantaggi del regime forfettario nel 2026 includono:
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semplificazione contabile con minori adempimenti IVA;
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imposta sostitutiva agevolata con aliquote spesso inferiori rispetto alle aliquote progressive IRPEF;
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calcolo dei contributi previdenziali su base semplificata, con riduzioni per alcune categorie;
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assenza di studi di settore o parametri;
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assenza di liquidazioni trimestrali o comunicazioni periodiche IVA.
Questi elementi riducono costi di gestione, la necessità di consulenza continuativa e il tempo dedicato alla contabilità.
Criticità e limiti
Le principali criticità sono:
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impossibilità di detrarre costi reali (anche se sostenuti per l’attività);
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limiti di ricavi/compensi che possono penalizzare attività in rapida crescita;
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incompatibilità con certi rapporti contrattuali o operazioni speciali;
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difficoltà di applicazione per attività con costi elevati e investimenti importanti, dove la deduzione reale dei costi ordinari è più vantaggiosa.
In questi casi, valutare il passaggio a un regime ordinario può essere economicamente conveniente, anche se richiede più adempimenti.
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